La Relazione Energetica Ex Legge 10 è obbligatoria per il Superbonus 110?
La Relazione Energetica, detta Ex Legge 10 del 1991, è un elaborato obbligatorio per nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione.
Con l’ Ex Legge 10, il tecnico dichiara che l’intervento è conforme alle normative vigenti sul risparmio energetico.
Cos’è la Relazione Energetica Ex Legge 10?
Si tratta di un documento sottoscritto dal progettista abilitato. Al suo interno, vengono indicati:
· i fattori tipologici e i dati tecnici -costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti;
· le prescrizioni per il contenimento del consumo energetico in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.);
· attestazione e verifiche del rispetto delle prescrizioni;
· informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema.
Sarà il direttore dei lavori a dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all’interno della relazione.
La relazione energetica ex legge 10 è sempre obbligatoria?
La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori che incidono sui consumi della casa, quindi nel sistema involucro – impianti come per esempio il rifacimento della facciata.
La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi:
- I livello: nuove costruzioni – Rientrano in questa tipologia la demolizione con ricostruzione e gli aumenti di volume maggiori del 15%);
- II livello: ristrutturazioni importanti di primo livello – In questo caso la superficie oggetto di lavori interessa più del 50% della superficie disperdente e inoltre è prevista la ristrutturazione dell’impianto;
- III livello: ristrutturazioni importanti di secondo livello – La superficie oggetto dei lavori interessa più del 25% della superficie disperdente con o senza ristrutturazione dell’impianto;
- IV livello: riqualificazioni energetiche – La superficie interessa meno del 25% con o senza sostituzione impianto.
La Relazione Energetica Ex Legge 10 è necessaria per la sostituzione degli infissi e delle pompe di calore?
- Nel caso di sola sostituzione di finestre (vetrata + telaio) per una superficie disperdente inferiore al 25% del totale, la relazione tecnica energetica a cura del progettista può essere sostituita dalla dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore). Dalla dichiarazione dovrà risultare soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.
- Nel caso di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 12 Kw.
Esistono delle deroghe al deposito della legge 10:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW,
Qual è il costo della Relazione Ex-Legge 10?
Il prezzo medio varia in base a molti aspetti: tipo di intervento, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza, etc..
In genere, il costo minimo è di 600,00€ nel caso si sostituisca solo l’impianto, fino a 3000,00€ per villette di nuova costruzione.
A questo va aggiunto eventuale costo di sopralluogo per rilievo e restituzione planimetrica.
Altro costo da aggiungere sono i diritti di segreteria, circa 50,00€ per il protocollo comunale.
Un ulteriore costo da considerare è l’aggiornamento dell’attestato APE nel caso di atto di compravendita o di affitto dell’immobile, oppure di redazione del certificato di agibilità, oggi chiamato segnalazione certificata di agibilità.
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Sporalli, Impresa Edile di Catania.