Edilizia acrobatica nuova frontiera
È sempre più frequente avvistare cantieri edili all’interno dei quali, “pendono” appesi a delle corde, operatori impegnati in quelle comuni attività di manutenzione o di riparazione per le quali, in genere, si utilizzano ponteggi, cestelli o piattaforme elevabili. Ma di cosa si tratta?
Stiamo parlando di edilizia su fune o più precisamente di edilizia acrobatica. Questa metodologia si basa su alcune tecniche derivate dall’alpinismo, dalla speleologia e dall’arrampicata, trasferite sul campo dell’edilizia e della manutenzione. È così possibile accedere ad ogni luogo di lavoro senza pericolo di caduta durante gli interventi.
Ecco i vantaggi dell’edilizia acrobatica
Niente ponteggi
Con la tecnica dell’edilizia acrobatica è chiaro che non è necessario dover montare impalcature poiché gli operai specializzati riescono a raggiungere con facilità ogni punto esterno dell’edificio. Il noleggio dei ponteggi è una delle voci di costo che più incide sul preventivo di un’opera edile.
Il Risparmio sarà quindi garantito e i tempi per la ristrutturazione saranno ridotti.
Altamente sicura
L’edilizia acrobatica o edilizia su fune oltre a essere sicura in quanto basata su sistemi di protezione anticaduta. Offre:
- Eliminazione del rischio di intrusioni dall’esterno
- Interventi non invasivi in quanto non disturbano la quotidianità di chi vive o lavora dentro l’edificio
- Grande adattabilità e versatilità del lavoro.
L’utilizzo dell’edilizia acrobatica rappresenta l’eccezione e non la norma
La normativa sulla sicurezza in cantiere vigente non è di facile e immediata comprensione per tutti, per questo l’edilizia acrobatica si sta diffondendo sempre di più nel settore privato, in quanto considerato più vantaggioso a livello economico.
Il Titoli IV – Capo II del D.Lgs. 81/2008 riporta uno specifico capitolo dedicato alle ‘NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA’: nel quale è precisato che per lavoro in quota deve intendersi una “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs. 81/2008).
Lo stesso decreto indica gli ‘OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA’ ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.
É noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi di imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI mentre i PONTEGGI a quella dei Dispositivi di Protezione Collettiva DPC: per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto alle FUNI in quanto ritenuti più sicuri.
In definitiva l’impiego di funi è possibile solo in limitate circostanze e dopo un’attenta valutazione dei rischi. La scelta non spetta al committente specialmente se basata su una valutazione di tipo economico.
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Sporalli, Impresa Edile di Catania.