Cessione del credito: ultima chiamata per lo sconto in fattura
Con il decreto legge 11/2023 del 17 febbraio 2023 è entrato in vigore lo stop alla cessione del credito.
Non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero in relazione a interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Ci sono però delle eccezioni.
C’è chi può ancora usufruire dello sconto in fattura
Chi sta realizzando lavori agevolati con il superbonus, bonus ristrutturazioni o altri bonus edilizi, avendo quindi già presentato Cilas, Cila, già ottenuto il titolo abilitativo o avviato i lavori prima del 17 febbraio 2023, può continuare i lavori con il regime fiscale previgente, cioè potendo scegliere tra detrazione Irpef, sconto in fattura o cessione del credito.
Entro il 31 marzo 2023 deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione della cessione del credito relativo alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue delle spese del 2020 e 2021.
Nel caso di edilizia libera come dimostrare l’inizio dei lavori?
La data che separa chi potrà ancora avvalersi della cessione del credito da chi non avrà altra scelta che la detrazione Irpef è il 16 febbraio 2023.
Il DL 11/2023 non indica esplicitamente la metodologia per dimostrare la data di inizio lavori nel caso di edilizia libera. Rientrano a titolo d’esempio:
- lavori di manutenzione ordinaria;
- sostituzione infissi;
- sostituzione caldaia.
In questo caso il contribuente dovrà produrre una autocertificazione che indichi la data in cui l’intervento è iniziato.
Cessione del credito e bonus facciata
Il bonus facciate è la detrazione che è stata in vigore con aliquota del 90% nel 2020 e 2021 e del 60% nel 2022, per il rifacimento delle facciate degli edifici localizzati nelle zone A e B delle città.
Non essendo consentito avviare lavori agevolati con il bonus facciate dal 1° gennaio 2023 ne segue che il DL 11/2023 non influisce su questo bonus perché le spese detraibili devono essere state sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Bonus mobili e DL 11/2023
Il bonus mobili ed elettrodomestici e il bonus verde non sono interessati dalla novità normativa perché per essi non c’è mai stata la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito. Resta quindi invariata la detrazione Irpef in 10 anni.
Per maggiori informazioni, contattaci.
Sporalli, Impresa Edile di Catania.