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BARRIERE ARCHITETTONIICHE

Bonus abbattimento barriere architettoniche 2023

Il Bonus barriere architettoniche è protagonista della nuova legge di Bilancio anche per l’anno 2023, 2024 e 2025.

Il nuovo Bonus  prevede una detrazione IRES e IRPEF al 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni.

Quali interventi sono agevolabili nel Bonus barriere architettoniche?

Per ottenere la detrazione del Bonus Barriere architettoniche  è necessario realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989:

  • l’installazione di ascensori e/o montascale;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,.);
  • la sostituzione di finiture (pavimenti antisdrucciolevoli, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • la realizzazione di rampe per disabili;
  • l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
  • l’adeguamento di porte, infissi esterni, cucine ecc.

La sola ristrutturazione del bagno, l’ampliamento porte e la sostituzione sanitari è detraibile con il Bonus barriere architettoniche?

La risposta è si. Rientrano nel Bonus barriere architettoniche gli interventi che rispettando le norme sui disabili:

  • l’ampliamento della porta del bagno e della camera da letto
  • la ristrutturazione completa di un bagno
  • la sostituzione dei sanitari (water, doccia, lavabo ecc.).

La stessa detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere di completamento, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Inoltre, secondo la Circolare 24.02.1998 n. 57 e ribadito all’interno dell’interpello 455/2021 le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

Massimali detraibili e tipologia di edificio 

L’Art. 119-ter del DL 34/2020 introduce i seguenti massimali:

a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus viene restituito in cinque quote annuali.

Quali soggetti possono aderire?

Potranno aderire al nuovo incentivo tutti i contribuenti soggetti IRES e IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Quindi:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Su quali immobili?

Il bonus abbattimento barriere architettoniche è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale, negozi, uffici, capannoni, abitazioni ecc.

Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.

 

Per maggiori informazioni, contattaci.

Sporalli, Impresa Edile di Catania.